Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego

Records 1751 to 1760 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)   Data : 15/03/2017
INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)
L’INPS, con il messaggio 1133/2017, ha precisato che il termine di 7 giorni dall'accordo aziendale per inviare la domanda per l’assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (una misura a sostegno del reddito dei lavoratori a cui, nell'ambito di un accordo aziendale, sia ridotto l’orario per ridurre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per ridimensionare quelli collettivi), nonché il termine di 30 giorni dalla domanda per l’inizio della riduzione dell’orario, non hanno natura decadenziale.
Pertanto, questi ultimi potranno anche non essere rispettati, ma in tal caso la decorrenza di riduzione di orario e assegno partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Fonte: Messaggio INPS 13.3.2017 n. 1133 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego