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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)   Data : 15/03/2017
INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)
L’INPS, con il messaggio 1133/2017, ha precisato che il termine di 7 giorni dall'accordo aziendale per inviare la domanda per l’assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (una misura a sostegno del reddito dei lavoratori a cui, nell'ambito di un accordo aziendale, sia ridotto l’orario per ridurre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per ridimensionare quelli collettivi), nonché il termine di 30 giorni dalla domanda per l’inizio della riduzione dell’orario, non hanno natura decadenziale.
Pertanto, questi ultimi potranno anche non essere rispettati, ma in tal caso la decorrenza di riduzione di orario e assegno partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Fonte: Messaggio INPS 13.3.2017 n. 1133 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego