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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
13/04/2016 Disponibile GERICO 2016 S.M.Perego
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
15/04/2016 Al via l’adempimento collaborativo S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego

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Titolo: INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)   Data : 15/03/2017
INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)
L’INPS, con il messaggio 1133/2017, ha precisato che il termine di 7 giorni dall'accordo aziendale per inviare la domanda per l’assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (una misura a sostegno del reddito dei lavoratori a cui, nell'ambito di un accordo aziendale, sia ridotto l’orario per ridurre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per ridimensionare quelli collettivi), nonché il termine di 30 giorni dalla domanda per l’inizio della riduzione dell’orario, non hanno natura decadenziale.
Pertanto, questi ultimi potranno anche non essere rispettati, ma in tal caso la decorrenza di riduzione di orario e assegno partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Fonte: Messaggio INPS 13.3.2017 n. 1133 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego