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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG   Data : 17/03/2017
Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 16.3.2017 n. 34, ha chiarito che la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG) di cui all'art. 103 della L. 22.4.41 n. 633 (legge sul diritto d'autore), che viene posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all'interessato quando questi deposita un esemplare dell'opera, non comporta l'applicazione dell'imposta di bollo di 16,00 euro a norma dell'art. 4 co. 1 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, in quanto il documento ha già scontato l'imposizione al momento della dichiarazione di deposito dell'opera.
Pertanto, in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, a norma dell’art. 13 co. 3, n. 7 del DPR 642/72.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 16.3.2017 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Certificazione di registrazione nel Registro Pubblico Generale senza bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego