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02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
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03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
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Titolo: Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG   Data : 17/03/2017
Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 16.3.2017 n. 34, ha chiarito che la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG) di cui all'art. 103 della L. 22.4.41 n. 633 (legge sul diritto d'autore), che viene posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all'interessato quando questi deposita un esemplare dell'opera, non comporta l'applicazione dell'imposta di bollo di 16,00 euro a norma dell'art. 4 co. 1 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, in quanto il documento ha già scontato l'imposizione al momento della dichiarazione di deposito dell'opera.
Pertanto, in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, a norma dell’art. 13 co. 3, n. 7 del DPR 642/72.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 16.3.2017 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Certificazione di registrazione nel Registro Pubblico Generale senza bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego