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06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG   Data : 17/03/2017
Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 16.3.2017 n. 34, ha chiarito che la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG) di cui all'art. 103 della L. 22.4.41 n. 633 (legge sul diritto d'autore), che viene posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all'interessato quando questi deposita un esemplare dell'opera, non comporta l'applicazione dell'imposta di bollo di 16,00 euro a norma dell'art. 4 co. 1 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, in quanto il documento ha già scontato l'imposizione al momento della dichiarazione di deposito dell'opera.
Pertanto, in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, a norma dell’art. 13 co. 3, n. 7 del DPR 642/72.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 16.3.2017 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Certificazione di registrazione nel Registro Pubblico Generale senza bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego