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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
13/12/2016 Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG   Data : 17/03/2017
Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 16.3.2017 n. 34, ha chiarito che la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG) di cui all'art. 103 della L. 22.4.41 n. 633 (legge sul diritto d'autore), che viene posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all'interessato quando questi deposita un esemplare dell'opera, non comporta l'applicazione dell'imposta di bollo di 16,00 euro a norma dell'art. 4 co. 1 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, in quanto il documento ha già scontato l'imposizione al momento della dichiarazione di deposito dell'opera.
Pertanto, in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, a norma dell’art. 13 co. 3, n. 7 del DPR 642/72.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 16.3.2017 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Certificazione di registrazione nel Registro Pubblico Generale senza bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego