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11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego
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11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

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Titolo: Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA   Data : 17/03/2017
Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sent. 16.3.2017 causa C-211/16, ha stabilito che è legittimo il limite massimo di 700.000 euro previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 ai fini dell'utilizzo in compensazione "orizzontale" mediante F24 dei crediti tributari e contributivi, anche quando la compensazione riguarda crediti IVA. La stessa soglia riguarda, inoltre, l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata mediante conto fiscale.
La norma nazionale citata costituisce un adeguato strumento di tutela erariale e di lotta all'evasione che i singoli Stati membri possono prevedere ed è, per questo, compatibile con i principi della direttiva 2006/112/CE e con il rispetto del diritto alla detrazione dell'IVA.
Affinché il limite di 700.000 euro per le compensazioni sia pienamente conforme al diritto comunitario, tuttavia, resta necessario che l'ordinamento nazionale consenta ai soggetti passivi di recuperare tutto il credito IVA maturato entro un termine ragionevole.
Fonte: Corte di Giustizia UE 16.3.2017 n. C-211/16 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Legittimo il tetto di 700.000 euro per le compensazioni IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego