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12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
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Titolo: Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA   Data : 17/03/2017
Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sent. 16.3.2017 causa C-211/16, ha stabilito che è legittimo il limite massimo di 700.000 euro previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 ai fini dell'utilizzo in compensazione "orizzontale" mediante F24 dei crediti tributari e contributivi, anche quando la compensazione riguarda crediti IVA. La stessa soglia riguarda, inoltre, l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata mediante conto fiscale.
La norma nazionale citata costituisce un adeguato strumento di tutela erariale e di lotta all'evasione che i singoli Stati membri possono prevedere ed è, per questo, compatibile con i principi della direttiva 2006/112/CE e con il rispetto del diritto alla detrazione dell'IVA.
Affinché il limite di 700.000 euro per le compensazioni sia pienamente conforme al diritto comunitario, tuttavia, resta necessario che l'ordinamento nazionale consenta ai soggetti passivi di recuperare tutto il credito IVA maturato entro un termine ragionevole.
Fonte: Corte di Giustizia UE 16.3.2017 n. C-211/16 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Legittimo il tetto di 700.000 euro per le compensazioni IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego