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20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
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23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
10/11/2015 Decaduti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ma non gli atti impositivi S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego

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Titolo: Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA   Data : 17/03/2017
Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sent. 16.3.2017 causa C-211/16, ha stabilito che è legittimo il limite massimo di 700.000 euro previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 ai fini dell'utilizzo in compensazione "orizzontale" mediante F24 dei crediti tributari e contributivi, anche quando la compensazione riguarda crediti IVA. La stessa soglia riguarda, inoltre, l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata mediante conto fiscale.
La norma nazionale citata costituisce un adeguato strumento di tutela erariale e di lotta all'evasione che i singoli Stati membri possono prevedere ed è, per questo, compatibile con i principi della direttiva 2006/112/CE e con il rispetto del diritto alla detrazione dell'IVA.
Affinché il limite di 700.000 euro per le compensazioni sia pienamente conforme al diritto comunitario, tuttavia, resta necessario che l'ordinamento nazionale consenta ai soggetti passivi di recuperare tutto il credito IVA maturato entro un termine ragionevole.
Fonte: Corte di Giustizia UE 16.3.2017 n. C-211/16 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Legittimo il tetto di 700.000 euro per le compensazioni IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego