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19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
23/04/2016 Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
02/11/2015 Gli immobili abitativi acquistati all’asta scontano il prezzo valore S.M.Perego
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Titolo: Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA   Data : 17/03/2017
Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sent. 16.3.2017 causa C-211/16, ha stabilito che è legittimo il limite massimo di 700.000 euro previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 ai fini dell'utilizzo in compensazione "orizzontale" mediante F24 dei crediti tributari e contributivi, anche quando la compensazione riguarda crediti IVA. La stessa soglia riguarda, inoltre, l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata mediante conto fiscale.
La norma nazionale citata costituisce un adeguato strumento di tutela erariale e di lotta all'evasione che i singoli Stati membri possono prevedere ed è, per questo, compatibile con i principi della direttiva 2006/112/CE e con il rispetto del diritto alla detrazione dell'IVA.
Affinché il limite di 700.000 euro per le compensazioni sia pienamente conforme al diritto comunitario, tuttavia, resta necessario che l'ordinamento nazionale consenta ai soggetti passivi di recuperare tutto il credito IVA maturato entro un termine ragionevole.
Fonte: Corte di Giustizia UE 16.3.2017 n. C-211/16 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Legittimo il tetto di 700.000 euro per le compensazioni IVA" - Greco - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego