| INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione
L’INPS, con la circ. 16.3.2017 n. 61, è intervenuto nuovamente sulla disciplina del c.d. “premio alla natalità” di 800 euro (art. 1 co. 353 della L. 232/2016), già oggetto della precedente circ. n. 39/2017.
Ricordati i requisiti generali (concernenti la residenza e la cittadinanza) per il riconoscimento del bonus, l’Istituto di previdenza ribadisce che lo stesso può essere riconosciuto esclusivamente in relazione al verificarsi, a decorrere dall'1.1.2017, di uno dei seguenti eventi:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- adozione, nazionale o internazionale, del minore;
- affidamento preadottivo nazionale o internazionale.
La circolare in esame precisa che il beneficio sarà erogato – in un’unica soluzione per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento) – non più a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente, ma in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
INPS 16.3.2017 n. 61 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Premio di 800 euro erogato in relazione a ogni figlio nato o adottato/affidato" - Redazione |