| Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali
Gli esportatori abituali, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 35, possono estrarre beni dal deposito IVA avvalendosi della facoltà di effettuare l'operazione senza pagamento dell'imposta (art. 50-bis co. 6 del DL 331/93) considerando quanto segue:
- per ogni singola estrazione è richiesta una dichiarazione d'intento nella quale deve essere indicato come destinatario il gestore del deposito;
- l'importo, determinato in base all'art. 50-bis co. 6 del DL 331/93, deve essere inserito nel campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro" della sezione "Dichiarazione" del nuovo modello di dichiarazione d'intento;
- la dichiarazione d'intento compilata deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate acquisendo la relativa ricevuta; la dichiarazione con la ricevuta deve essere poi consegnata al gestore del deposito, il quale provvede a riscontrare telematicamente la previa trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- lo svincolo della garanzia avviene in base alle indicazioni già fornite dall'Agenzia delle dogane nelle note 7.9.2011 n. 84920/RU e 5.10.2011 n. 113881/RU;
- l'estrazione dal deposito IVA comporta la riduzione del plafond disponibile dell'esportatore abituale per un ammontare pari a quanto indicato nel campo 1 della sezione "Dichiarazione" del modello.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 20.3.2017 n. 35 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2017 - "Dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione dal deposito IVA" - Bana |