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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego

Records 1041 to 1050 of 2397
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Titolo: Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero   Data : 22/03/2017
Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero
La mancata presentazione, entro il termine di versamento, del modello F24 "a zero", contenente i dati sull'avvenuta compensazione, comporta una sanzione di 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro se il ritardo è contenuto nei cinque giorni lavorativi (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97).
Nella ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 è specificato che la sanzione ridotta a 50,00 euro è indipendente dal ravvedimento operoso, quindi se ci si ravvede entro i cinque giorni lavorativi, bisogna pagare una sanzione di 5,56 euro (riduzione al nono della sanzione da 50,00 euro ex art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Inoltre, viene chiarito che per il termine finale entro cui occorre ravvedersi bisogna calcolare l'anno dall'avvenuta violazione, e non il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno o degli anni successivi a quello in cui è stata commessa la medesima.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2017 - "Omessa presentazione dell’F24 a zero sempre ravvedibile" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego