Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
23/03/2017 In attesa delle risposte del MEF la formazione per i revisori legali S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
24/03/2017 Al via il DL sulla proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero   Data : 22/03/2017
Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero
La mancata presentazione, entro il termine di versamento, del modello F24 "a zero", contenente i dati sull'avvenuta compensazione, comporta una sanzione di 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro se il ritardo è contenuto nei cinque giorni lavorativi (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97).
Nella ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 è specificato che la sanzione ridotta a 50,00 euro è indipendente dal ravvedimento operoso, quindi se ci si ravvede entro i cinque giorni lavorativi, bisogna pagare una sanzione di 5,56 euro (riduzione al nono della sanzione da 50,00 euro ex art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Inoltre, viene chiarito che per il termine finale entro cui occorre ravvedersi bisogna calcolare l'anno dall'avvenuta violazione, e non il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno o degli anni successivi a quello in cui è stata commessa la medesima.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2017 - "Omessa presentazione dell’F24 a zero sempre ravvedibile" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego