Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero   Data : 22/03/2017
Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero
La mancata presentazione, entro il termine di versamento, del modello F24 "a zero", contenente i dati sull'avvenuta compensazione, comporta una sanzione di 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro se il ritardo è contenuto nei cinque giorni lavorativi (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97).
Nella ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 è specificato che la sanzione ridotta a 50,00 euro è indipendente dal ravvedimento operoso, quindi se ci si ravvede entro i cinque giorni lavorativi, bisogna pagare una sanzione di 5,56 euro (riduzione al nono della sanzione da 50,00 euro ex art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Inoltre, viene chiarito che per il termine finale entro cui occorre ravvedersi bisogna calcolare l'anno dall'avvenuta violazione, e non il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno o degli anni successivi a quello in cui è stata commessa la medesima.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2017 - "Omessa presentazione dell’F24 a zero sempre ravvedibile" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego