Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
26/07/2016 Rivista l’emissione dei certificati dal Registro Imprese S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero   Data : 22/03/2017
Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero
La mancata presentazione, entro il termine di versamento, del modello F24 "a zero", contenente i dati sull'avvenuta compensazione, comporta una sanzione di 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro se il ritardo è contenuto nei cinque giorni lavorativi (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97).
Nella ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 è specificato che la sanzione ridotta a 50,00 euro è indipendente dal ravvedimento operoso, quindi se ci si ravvede entro i cinque giorni lavorativi, bisogna pagare una sanzione di 5,56 euro (riduzione al nono della sanzione da 50,00 euro ex art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Inoltre, viene chiarito che per il termine finale entro cui occorre ravvedersi bisogna calcolare l'anno dall'avvenuta violazione, e non il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno o degli anni successivi a quello in cui è stata commessa la medesima.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2017 - "Omessa presentazione dell’F24 a zero sempre ravvedibile" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego