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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza   Data : 22/03/2017
La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza
In data 21.3.2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, la bozza del modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010 (come introdotto dall'art. 4 co. 2 del DL 193/2016), nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per effettuare l'invio del modello.
L'adempimento ha carattere trimestrale sia per coloro che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile sia per coloro che le effettuano su base trimestrale. La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (salvo il secondo trimestre, per il quale il termine è il 16.9 di ciascun anno). Quindi, per il primo trimestre 2017, la comunicazione deve avvenire entro il 31.5.2017.
Il modello si compone di un frontespizio (ove riportare i dati essenziali del soggetto passivo e i dati del dichiarante) e del solo quadro VP (ove riportare i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento).
I soggetti che effettuano esclusivamente liquidazioni su base mensile sono tenuti a compilare tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).
I soggetti con liquidazioni IVA trimestrali "per opzione" dovranno presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, il calcolo definitivo del pro rata). Per i soggetti trimestrali "per opzione", il versamento dell'IVA per il quarto trimestre dovrà, comunque, essere effettuato (compresi gli interessi dell'1%) nell'ambito del saldo annuale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2017 - "C’è la bozza del modello per comunicare le liquidazioni IVA" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego