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15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
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18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
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22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza   Data : 22/03/2017
La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza
In data 21.3.2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, la bozza del modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010 (come introdotto dall'art. 4 co. 2 del DL 193/2016), nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per effettuare l'invio del modello.
L'adempimento ha carattere trimestrale sia per coloro che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile sia per coloro che le effettuano su base trimestrale. La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (salvo il secondo trimestre, per il quale il termine è il 16.9 di ciascun anno). Quindi, per il primo trimestre 2017, la comunicazione deve avvenire entro il 31.5.2017.
Il modello si compone di un frontespizio (ove riportare i dati essenziali del soggetto passivo e i dati del dichiarante) e del solo quadro VP (ove riportare i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento).
I soggetti che effettuano esclusivamente liquidazioni su base mensile sono tenuti a compilare tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).
I soggetti con liquidazioni IVA trimestrali "per opzione" dovranno presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, il calcolo definitivo del pro rata). Per i soggetti trimestrali "per opzione", il versamento dell'IVA per il quarto trimestre dovrà, comunque, essere effettuato (compresi gli interessi dell'1%) nell'ambito del saldo annuale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2017 - "C’è la bozza del modello per comunicare le liquidazioni IVA" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego