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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza   Data : 22/03/2017
La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza
In data 21.3.2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, la bozza del modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010 (come introdotto dall'art. 4 co. 2 del DL 193/2016), nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per effettuare l'invio del modello.
L'adempimento ha carattere trimestrale sia per coloro che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile sia per coloro che le effettuano su base trimestrale. La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (salvo il secondo trimestre, per il quale il termine è il 16.9 di ciascun anno). Quindi, per il primo trimestre 2017, la comunicazione deve avvenire entro il 31.5.2017.
Il modello si compone di un frontespizio (ove riportare i dati essenziali del soggetto passivo e i dati del dichiarante) e del solo quadro VP (ove riportare i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento).
I soggetti che effettuano esclusivamente liquidazioni su base mensile sono tenuti a compilare tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).
I soggetti con liquidazioni IVA trimestrali "per opzione" dovranno presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, il calcolo definitivo del pro rata). Per i soggetti trimestrali "per opzione", il versamento dell'IVA per il quarto trimestre dovrà, comunque, essere effettuato (compresi gli interessi dell'1%) nell'ambito del saldo annuale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2017 - "C’è la bozza del modello per comunicare le liquidazioni IVA" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego