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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017   Data : 23/03/2017
Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017
La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 non deve essere presentata dai soggetti passivi che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, in quanto gli stessi risultano esonerati dalle liquidazioni periodiche, nonché dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale.
Tuttavia, qualora nel corso dell'anno vengano meno i requisiti per l'esonero (per esempio, nel caso in cui siano ricevute fatture con applicazione del reverse charge), gli stessi soggetti sono tenuti ad adempiere ai suddetti obblighi e a presentare anche la comunicazione delle liquidazioni IVA.
Altresì può essere emessa una fattura che esula dal campo di esenzione e che rientra tra le prestazioni professionali soggette ad IVA.
Non è chiaro, pertanto, se l'obbligo sussista soltanto per il periodo in cui viene effettuata l'operazione rilevante o anche per i periodi successivi.
Si auspicano chiarimenti anche in merito all'obbligo di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti che, pur essendo tenuti all'invio, non hanno effettuato alcuna operazione nel trimestre di riferimento. Nonostante le istruzioni al modello non forniscano indicazioni in merito, si ritiene che la comunicazione debba comunque essere presentata, non essendo previsto espressamente il contrario.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego