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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017   Data : 23/03/2017
Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017
La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 non deve essere presentata dai soggetti passivi che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, in quanto gli stessi risultano esonerati dalle liquidazioni periodiche, nonché dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale.
Tuttavia, qualora nel corso dell'anno vengano meno i requisiti per l'esonero (per esempio, nel caso in cui siano ricevute fatture con applicazione del reverse charge), gli stessi soggetti sono tenuti ad adempiere ai suddetti obblighi e a presentare anche la comunicazione delle liquidazioni IVA.
Altresì può essere emessa una fattura che esula dal campo di esenzione e che rientra tra le prestazioni professionali soggette ad IVA.
Non è chiaro, pertanto, se l'obbligo sussista soltanto per il periodo in cui viene effettuata l'operazione rilevante o anche per i periodi successivi.
Si auspicano chiarimenti anche in merito all'obbligo di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti che, pur essendo tenuti all'invio, non hanno effettuato alcuna operazione nel trimestre di riferimento. Nonostante le istruzioni al modello non forniscano indicazioni in merito, si ritiene che la comunicazione debba comunque essere presentata, non essendo previsto espressamente il contrario.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego