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16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
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06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
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04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017   Data : 23/03/2017
Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017
La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 non deve essere presentata dai soggetti passivi che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, in quanto gli stessi risultano esonerati dalle liquidazioni periodiche, nonché dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale.
Tuttavia, qualora nel corso dell'anno vengano meno i requisiti per l'esonero (per esempio, nel caso in cui siano ricevute fatture con applicazione del reverse charge), gli stessi soggetti sono tenuti ad adempiere ai suddetti obblighi e a presentare anche la comunicazione delle liquidazioni IVA.
Altresì può essere emessa una fattura che esula dal campo di esenzione e che rientra tra le prestazioni professionali soggette ad IVA.
Non è chiaro, pertanto, se l'obbligo sussista soltanto per il periodo in cui viene effettuata l'operazione rilevante o anche per i periodi successivi.
Si auspicano chiarimenti anche in merito all'obbligo di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti che, pur essendo tenuti all'invio, non hanno effettuato alcuna operazione nel trimestre di riferimento. Nonostante le istruzioni al modello non forniscano indicazioni in merito, si ritiene che la comunicazione debba comunque essere presentata, non essendo previsto espressamente il contrario.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego