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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
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Titolo: Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017   Data : 23/03/2017
Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017
La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 non deve essere presentata dai soggetti passivi che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, in quanto gli stessi risultano esonerati dalle liquidazioni periodiche, nonché dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale.
Tuttavia, qualora nel corso dell'anno vengano meno i requisiti per l'esonero (per esempio, nel caso in cui siano ricevute fatture con applicazione del reverse charge), gli stessi soggetti sono tenuti ad adempiere ai suddetti obblighi e a presentare anche la comunicazione delle liquidazioni IVA.
Altresì può essere emessa una fattura che esula dal campo di esenzione e che rientra tra le prestazioni professionali soggette ad IVA.
Non è chiaro, pertanto, se l'obbligo sussista soltanto per il periodo in cui viene effettuata l'operazione rilevante o anche per i periodi successivi.
Si auspicano chiarimenti anche in merito all'obbligo di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti che, pur essendo tenuti all'invio, non hanno effettuato alcuna operazione nel trimestre di riferimento. Nonostante le istruzioni al modello non forniscano indicazioni in merito, si ritiene che la comunicazione debba comunque essere presentata, non essendo previsto espressamente il contrario.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego