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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL   Data : 24/03/2017
Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL
Novità del convertito
L'art. 13-bis del DL 244/2016 convertito è intervenuto sull'art. 96 del TUIR per coordinare la disciplina degli interessi passivi dei soggetti IRES con le novità introdotte dai nuovi principi contabili approvati dall'OIC e l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico ad opera del DLgs. 139/2015 (valida a partire dall'1.1.2016).
In particolare, gli OIC prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E.20 ed E.21 nel valore e nei costi della produzione.
Per questo motivo, è stato previsto che sono esclusi dalla determinazione del ROL i seguenti componenti negativi di reddito:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico;
- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami di azienda.
Pertanto, i componenti iscritti in passato nell'area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti "solari"). Restano esclusi dal calcolo del ROL i soli "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".
Fonte: DL 244/2016 art. 13bis – Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2017 - "Per il 2016, nuovo ROL per la deducibilità degli interessi" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego