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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
26/04/2016 La riforma del catasto sconta nuovi prelievi S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL   Data : 24/03/2017
Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL
Novità del convertito
L'art. 13-bis del DL 244/2016 convertito è intervenuto sull'art. 96 del TUIR per coordinare la disciplina degli interessi passivi dei soggetti IRES con le novità introdotte dai nuovi principi contabili approvati dall'OIC e l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico ad opera del DLgs. 139/2015 (valida a partire dall'1.1.2016).
In particolare, gli OIC prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E.20 ed E.21 nel valore e nei costi della produzione.
Per questo motivo, è stato previsto che sono esclusi dalla determinazione del ROL i seguenti componenti negativi di reddito:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico;
- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami di azienda.
Pertanto, i componenti iscritti in passato nell'area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti "solari"). Restano esclusi dal calcolo del ROL i soli "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".
Fonte: DL 244/2016 art. 13bis – Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2017 - "Per il 2016, nuovo ROL per la deducibilità degli interessi" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego