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Data Titolo Sezione Autore
05/09/2016 Sospesi gli adempimenti tributari per i soggetti colpiti dal sisma del 24.8.2016 S.M.Perego
06/09/2016 IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA S.M.Perego
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
28/09/2016 Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL   Data : 24/03/2017
Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL
Novità del convertito
L'art. 13-bis del DL 244/2016 convertito è intervenuto sull'art. 96 del TUIR per coordinare la disciplina degli interessi passivi dei soggetti IRES con le novità introdotte dai nuovi principi contabili approvati dall'OIC e l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico ad opera del DLgs. 139/2015 (valida a partire dall'1.1.2016).
In particolare, gli OIC prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E.20 ed E.21 nel valore e nei costi della produzione.
Per questo motivo, è stato previsto che sono esclusi dalla determinazione del ROL i seguenti componenti negativi di reddito:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico;
- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami di azienda.
Pertanto, i componenti iscritti in passato nell'area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti "solari"). Restano esclusi dal calcolo del ROL i soli "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".
Fonte: DL 244/2016 art. 13bis – Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2017 - "Per il 2016, nuovo ROL per la deducibilità degli interessi" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego