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17/01/2018 Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego
18/01/2018 INPS Al via le domande per l’esonero contributivo per CD e IAP con meno di 40 anni S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicata la nuova guida AdE 2018 per il c.d. “bonus mobili” S.M.Perego
23/01/2018 Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicate le bozze dei modelli Redditi PF, SC, SP, ENC, Modello CNM, Modello IRAP 2018 S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL   Data : 24/03/2017
Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL
Novità del convertito
L'art. 13-bis del DL 244/2016 convertito è intervenuto sull'art. 96 del TUIR per coordinare la disciplina degli interessi passivi dei soggetti IRES con le novità introdotte dai nuovi principi contabili approvati dall'OIC e l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico ad opera del DLgs. 139/2015 (valida a partire dall'1.1.2016).
In particolare, gli OIC prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E.20 ed E.21 nel valore e nei costi della produzione.
Per questo motivo, è stato previsto che sono esclusi dalla determinazione del ROL i seguenti componenti negativi di reddito:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico;
- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami di azienda.
Pertanto, i componenti iscritti in passato nell'area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti "solari"). Restano esclusi dal calcolo del ROL i soli "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".
Fonte: DL 244/2016 art. 13bis – Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2017 - "Per il 2016, nuovo ROL per la deducibilità degli interessi" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego