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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Ancora in difficoltà S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
09/11/2015 Tutti i Trust su un unico registro centralizzato S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL   Data : 24/03/2017
Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL
Novità del convertito
L'art. 13-bis del DL 244/2016 convertito è intervenuto sull'art. 96 del TUIR per coordinare la disciplina degli interessi passivi dei soggetti IRES con le novità introdotte dai nuovi principi contabili approvati dall'OIC e l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico ad opera del DLgs. 139/2015 (valida a partire dall'1.1.2016).
In particolare, gli OIC prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E.20 ed E.21 nel valore e nei costi della produzione.
Per questo motivo, è stato previsto che sono esclusi dalla determinazione del ROL i seguenti componenti negativi di reddito:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico;
- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami di azienda.
Pertanto, i componenti iscritti in passato nell'area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti "solari"). Restano esclusi dal calcolo del ROL i soli "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".
Fonte: DL 244/2016 art. 13bis – Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2017 - "Per il 2016, nuovo ROL per la deducibilità degli interessi" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego