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25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
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01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
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Titolo: INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna”   Data : 24/03/2017
INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna”
Con il messaggio 15.3.2017 n. 1182, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'estensione dell'ambito di applicazione del c.d. "regime opzione donna" ex art. 1 co. 9 della L. 243/2004, operato dall'art. 1 co. 222 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
Con tale intervento, infatti, la facoltà di accedere al pensionamento anticipato è stata estesa, dall'1.1.2017, anche alle lavoratrici che, entro il 31.12.2015, non hanno maturato i requisiti anagrafici richiesti unicamente per effetto degli incrementi della speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010. Tale misura di favore riguarda pertanto coloro che, entro il 2015, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un'età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e a 58 anni per le autonome.
Con l'occasione, l'INPS precisa che le lavoratrici in questione possono presentare in qualsiasi momento, anche successivo all'apertura della c.d. "finestra mobile", la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.
Fonte: Messaggio INPS 15.3.2017 n. 1182 - Messaggio INPS 28.11.2014 n. 9231 – Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2017 - "La domanda di pensione con “opzione donna” si può presentare sempre" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego