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Titolo: Partono gli accertamenti da “Spesometro”   Data : 27/03/2017
Partono gli accertamenti da “Spesometro”
L'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 24.3.2017 n. 69, ha precisato che:
- saranno inviate ai contribuenti 28.440 comunicazioni relative alle discordanze fra i dati risultanti dallo "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010) e il volume d'affari indicato nella dichiarazione annuale IVA per l'anno 2014;
- a partire da aprile 2017, inoltre, saranno avviati i controlli sui soggetti passivi IVA che non hanno giustificato le anomalie per l'anno 2013 segnalate nelle comunicazioni dello scorso anno.
Il provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 57490 fissa poi le modalità con le quali saranno messe a disposizione, dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni che derivano dalle comunicazioni trasmesse dall'Amministrazione finanziaria all'indirizzo PEC del contribuente. Quest'ultimo potrà:
- accedere al "cassetto fiscale", anche tramite un intermediario abilitato, per visionare le informazioni relative alla comunicazione che segnala l'esistenza di operazioni attive, indicate nello "spesometro" trasmesso dai clienti del contribuente, che non risultano (in tutto o in parte) nella dichiarazione annuale IVA;
- fornire informazioni e precisazioni all'Agenzia delle Entrate tramite il numero di telefono previsto o il canale di assistenza CIVIS;
- regolarizzare eventuali errori ed omissioni fruendo dell'istituto del ravvedimento operoso ottenendo così una riduzione delle sanzioni amministrative.
Inoltre, con il comunicato stampa 24.3.2017 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'emanazione di un prossimo provvedimento direttoriale che escluda dallo "spesometro" relativo al 2016 (da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA):
- le operazioni attive di importo inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA, realizzate da commercianti al minuto e assimilati ex art. 22 del DPR 633/72;
- le operazioni di importo inferiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA, realizzate da agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter del DPR 633/72;
- le operazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Amministrazioni autonome (al di là dell'emissione o meno di fattura elettronica);
- tutti i dati già trasmessi al sistema "Tessera Sanitaria", da parte sia dei soggetti obbligati ex art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (medici, odontoiatri, farmacie, ecc) che dei soggetti obbligati ex DM 1.9.2016 (parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i, ecc).
Inoltre, nel comunicato stampa, viene specificato che, a seguito dell'abolizione dell'obbligo di specifica comunicazione delle operazioni con controparti "black list", è possibile, per il contribuente, continuare a trasmettere dette operazioni indicandole nel quadro BL (se si opta per la comunicazione dei dati in forma aggregata) o, in alternativa, nei quadri FN e SE (se si espongono i dati in forma analitica).
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 57490 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.3.2017 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Nuova tranche di avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro 2014" – Redazione – Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "In arrivo esoneri “ampi” per lo spesometro 2016" - Greco - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego