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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico   Data : 27/03/2017
Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico
Operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione per le sanzioni irrogate agli intermediari abilitati come conseguenza della tardiva/omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto hanno natura tributaria (Cass. 24.3.2017 n. 7661).
Non si può sostenere che le violazioni in esame, non essendo nè formali nè sostanziali, rendono inapplicabile l'art. 12 del DLgs. 472/97, che presuppone proprio l'inquadramento della violazione in una delle due categorie indicate.
Anche nelle sanzioni in oggetto, ci può essere il distinguo tra violazioni formali (che hanno recato solo qualche ritardo o difficoltà nel controllo) e sostanziali (cagionanti un minor incasso erariale).
Fonte: Cass. 24.3.2017 n. 7661 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Una sola sanzione per il professionista che tarda l’invio di più dichiarazioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego