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Data Titolo Sezione Autore
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
16/05/2016 Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
17/05/2016 IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

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Titolo: Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico   Data : 27/03/2017
Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico
Operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione per le sanzioni irrogate agli intermediari abilitati come conseguenza della tardiva/omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto hanno natura tributaria (Cass. 24.3.2017 n. 7661).
Non si può sostenere che le violazioni in esame, non essendo nè formali nè sostanziali, rendono inapplicabile l'art. 12 del DLgs. 472/97, che presuppone proprio l'inquadramento della violazione in una delle due categorie indicate.
Anche nelle sanzioni in oggetto, ci può essere il distinguo tra violazioni formali (che hanno recato solo qualche ritardo o difficoltà nel controllo) e sostanziali (cagionanti un minor incasso erariale).
Fonte: Cass. 24.3.2017 n. 7661 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Una sola sanzione per il professionista che tarda l’invio di più dichiarazioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego