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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego

Records 601 to 610 of 2397
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Titolo: Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico   Data : 27/03/2017
Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico
Operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione per le sanzioni irrogate agli intermediari abilitati come conseguenza della tardiva/omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto hanno natura tributaria (Cass. 24.3.2017 n. 7661).
Non si può sostenere che le violazioni in esame, non essendo nè formali nè sostanziali, rendono inapplicabile l'art. 12 del DLgs. 472/97, che presuppone proprio l'inquadramento della violazione in una delle due categorie indicate.
Anche nelle sanzioni in oggetto, ci può essere il distinguo tra violazioni formali (che hanno recato solo qualche ritardo o difficoltà nel controllo) e sostanziali (cagionanti un minor incasso erariale).
Fonte: Cass. 24.3.2017 n. 7661 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Una sola sanzione per il professionista che tarda l’invio di più dichiarazioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego