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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico   Data : 27/03/2017
Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico
Operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione per le sanzioni irrogate agli intermediari abilitati come conseguenza della tardiva/omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto hanno natura tributaria (Cass. 24.3.2017 n. 7661).
Non si può sostenere che le violazioni in esame, non essendo nè formali nè sostanziali, rendono inapplicabile l'art. 12 del DLgs. 472/97, che presuppone proprio l'inquadramento della violazione in una delle due categorie indicate.
Anche nelle sanzioni in oggetto, ci può essere il distinguo tra violazioni formali (che hanno recato solo qualche ritardo o difficoltà nel controllo) e sostanziali (cagionanti un minor incasso erariale).
Fonte: Cass. 24.3.2017 n. 7661 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Una sola sanzione per il professionista che tarda l’invio di più dichiarazioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego