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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego

Records 981 to 990 of 2397
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Titolo: Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico   Data : 27/03/2017
Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico
Operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione per le sanzioni irrogate agli intermediari abilitati come conseguenza della tardiva/omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, in quanto hanno natura tributaria (Cass. 24.3.2017 n. 7661).
Non si può sostenere che le violazioni in esame, non essendo nè formali nè sostanziali, rendono inapplicabile l'art. 12 del DLgs. 472/97, che presuppone proprio l'inquadramento della violazione in una delle due categorie indicate.
Anche nelle sanzioni in oggetto, ci può essere il distinguo tra violazioni formali (che hanno recato solo qualche ritardo o difficoltà nel controllo) e sostanziali (cagionanti un minor incasso erariale).
Fonte: Cass. 24.3.2017 n. 7661 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Una sola sanzione per il professionista che tarda l’invio di più dichiarazioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego