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26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
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20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego

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Titolo: Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite   Data : 27/03/2017
Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite
Nella circ. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 3, l'Amministrazione finanziaria illustra le modalità di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e fornisce alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili in esenzione da imposte, così completando il quadro delle indicazioni a suo tempo fornite nella circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4/2012, oltre che dal provvedimento del 4.3.2014 e, da ultimo, con il provv. 2.8.2016.
Si ricorda, infatti, che l'art. 6 co. 5-quater del DL 16/2012 dispone un'esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le visure catastali e le consultazioni ipotecarie. In particolare, l'esenzione opera per le c.d. "consultazioni personali", ovvero le ispezioni ipotecarie e le visure catastali che "siano effettuate in relazione ad immobili dei quali il soggetto richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento".
Nella circ. 3/2017, in particolare, l'Agenzia illustra:
- le modalità di accesso ai servizi telematici, mediante Fisconline o Entratel;
- le modalità di accesso presso i Servizi catastali ed i Servizi di pubblicità immobiliare;
- i documenti consultabili, precisando che, tenuto conto del carattere eccezionale dell'esenzione di cui all'art. 6 co. 5-quater del DL 16/2012, l'esenzione da tale norma prevista può spettare solo ove il soggetto richiedente la consultazione risulti "titolare" dell'immobile cui l'ispezione si riferisce.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 3) - Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Anche per le persone giuridiche visure “personali” esenti da tasse e imposte" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego