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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
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17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
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16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego

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Titolo: Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite   Data : 27/03/2017
Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite
Nella circ. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 3, l'Amministrazione finanziaria illustra le modalità di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e fornisce alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili in esenzione da imposte, così completando il quadro delle indicazioni a suo tempo fornite nella circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4/2012, oltre che dal provvedimento del 4.3.2014 e, da ultimo, con il provv. 2.8.2016.
Si ricorda, infatti, che l'art. 6 co. 5-quater del DL 16/2012 dispone un'esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le visure catastali e le consultazioni ipotecarie. In particolare, l'esenzione opera per le c.d. "consultazioni personali", ovvero le ispezioni ipotecarie e le visure catastali che "siano effettuate in relazione ad immobili dei quali il soggetto richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento".
Nella circ. 3/2017, in particolare, l'Agenzia illustra:
- le modalità di accesso ai servizi telematici, mediante Fisconline o Entratel;
- le modalità di accesso presso i Servizi catastali ed i Servizi di pubblicità immobiliare;
- i documenti consultabili, precisando che, tenuto conto del carattere eccezionale dell'esenzione di cui all'art. 6 co. 5-quater del DL 16/2012, l'esenzione da tale norma prevista può spettare solo ove il soggetto richiedente la consultazione risulti "titolare" dell'immobile cui l'ispezione si riferisce.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 3) - Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Anche per le persone giuridiche visure “personali” esenti da tasse e imposte" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego