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20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
03/05/2016 Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale” S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
10/11/2015 Decaduti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ma non gli atti impositivi S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego

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Titolo: Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite   Data : 27/03/2017
Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite
Nella circ. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 3, l'Amministrazione finanziaria illustra le modalità di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e fornisce alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili in esenzione da imposte, così completando il quadro delle indicazioni a suo tempo fornite nella circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4/2012, oltre che dal provvedimento del 4.3.2014 e, da ultimo, con il provv. 2.8.2016.
Si ricorda, infatti, che l'art. 6 co. 5-quater del DL 16/2012 dispone un'esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le visure catastali e le consultazioni ipotecarie. In particolare, l'esenzione opera per le c.d. "consultazioni personali", ovvero le ispezioni ipotecarie e le visure catastali che "siano effettuate in relazione ad immobili dei quali il soggetto richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento".
Nella circ. 3/2017, in particolare, l'Agenzia illustra:
- le modalità di accesso ai servizi telematici, mediante Fisconline o Entratel;
- le modalità di accesso presso i Servizi catastali ed i Servizi di pubblicità immobiliare;
- i documenti consultabili, precisando che, tenuto conto del carattere eccezionale dell'esenzione di cui all'art. 6 co. 5-quater del DL 16/2012, l'esenzione da tale norma prevista può spettare solo ove il soggetto richiedente la consultazione risulti "titolare" dell'immobile cui l'ispezione si riferisce.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 3) - Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2017 - "Anche per le persone giuridiche visure “personali” esenti da tasse e imposte" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego