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Data Titolo Sezione Autore
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
07/04/2016 Nuovo “Desktop telematico” oneri e dolori S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego

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Titolo: INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo   Data : 27/03/2017
INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo
Con la circ. 16.3.2017 n. 60, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi, introdotta dall'art. 1 co. 239 della L. 228/2012 e modificata in senso estensivo dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
In particolare, l'Istituto previdenziale ricorda che il cumulo pensionistico in argomento è gratuito e, quindi, di fronte alla possibilità di ricorrervi oggi in situazioni non previste in passato, è stata concessa la possibilità, a determinate condizioni, di annullare la ricongiunzione (avente carattere oneroso). In pratica, secondo la L. 232/2016, il diritto al ripensamento può essere esercitato entro l'1.1.2018 e se non è stata già liquidata la pensione.
Nella circ. 60/2017, però, l'INPS introduce un ulteriore vincolo. Infatti, l'istituto di previdenza precisa che il recesso dalla ricongiunzione può essere esercitato solo da chi ha perfezionato i requisiti per il nuovo cumulo entro l'1.1.2017. Quindi, si tratta di persone che in buona sostanza già avevano potenzialmente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi. Cosa che invece è diventata possibile da quest'anno.
Fonte: Circ. INPS 16.3.2017 n. 60 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego