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Data Titolo Sezione Autore
24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
17/01/2018 Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo   Data : 27/03/2017
INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo
Con la circ. 16.3.2017 n. 60, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi, introdotta dall'art. 1 co. 239 della L. 228/2012 e modificata in senso estensivo dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
In particolare, l'Istituto previdenziale ricorda che il cumulo pensionistico in argomento è gratuito e, quindi, di fronte alla possibilità di ricorrervi oggi in situazioni non previste in passato, è stata concessa la possibilità, a determinate condizioni, di annullare la ricongiunzione (avente carattere oneroso). In pratica, secondo la L. 232/2016, il diritto al ripensamento può essere esercitato entro l'1.1.2018 e se non è stata già liquidata la pensione.
Nella circ. 60/2017, però, l'INPS introduce un ulteriore vincolo. Infatti, l'istituto di previdenza precisa che il recesso dalla ricongiunzione può essere esercitato solo da chi ha perfezionato i requisiti per il nuovo cumulo entro l'1.1.2017. Quindi, si tratta di persone che in buona sostanza già avevano potenzialmente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi. Cosa che invece è diventata possibile da quest'anno.
Fonte: Circ. INPS 16.3.2017 n. 60 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego