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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo   Data : 27/03/2017
INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo
Con la circ. 16.3.2017 n. 60, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi, introdotta dall'art. 1 co. 239 della L. 228/2012 e modificata in senso estensivo dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
In particolare, l'Istituto previdenziale ricorda che il cumulo pensionistico in argomento è gratuito e, quindi, di fronte alla possibilità di ricorrervi oggi in situazioni non previste in passato, è stata concessa la possibilità, a determinate condizioni, di annullare la ricongiunzione (avente carattere oneroso). In pratica, secondo la L. 232/2016, il diritto al ripensamento può essere esercitato entro l'1.1.2018 e se non è stata già liquidata la pensione.
Nella circ. 60/2017, però, l'INPS introduce un ulteriore vincolo. Infatti, l'istituto di previdenza precisa che il recesso dalla ricongiunzione può essere esercitato solo da chi ha perfezionato i requisiti per il nuovo cumulo entro l'1.1.2017. Quindi, si tratta di persone che in buona sostanza già avevano potenzialmente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi. Cosa che invece è diventata possibile da quest'anno.
Fonte: Circ. INPS 16.3.2017 n. 60 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego