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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Ancora in difficoltà S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
09/11/2015 Tutti i Trust su un unico registro centralizzato S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo   Data : 27/03/2017
INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo
Con la circ. 16.3.2017 n. 60, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi, introdotta dall'art. 1 co. 239 della L. 228/2012 e modificata in senso estensivo dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
In particolare, l'Istituto previdenziale ricorda che il cumulo pensionistico in argomento è gratuito e, quindi, di fronte alla possibilità di ricorrervi oggi in situazioni non previste in passato, è stata concessa la possibilità, a determinate condizioni, di annullare la ricongiunzione (avente carattere oneroso). In pratica, secondo la L. 232/2016, il diritto al ripensamento può essere esercitato entro l'1.1.2018 e se non è stata già liquidata la pensione.
Nella circ. 60/2017, però, l'INPS introduce un ulteriore vincolo. Infatti, l'istituto di previdenza precisa che il recesso dalla ricongiunzione può essere esercitato solo da chi ha perfezionato i requisiti per il nuovo cumulo entro l'1.1.2017. Quindi, si tratta di persone che in buona sostanza già avevano potenzialmente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi. Cosa che invece è diventata possibile da quest'anno.
Fonte: Circ. INPS 16.3.2017 n. 60 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego