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Data Titolo Sezione Autore
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
01/07/2016 Disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi da distributori automatici S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
10/04/2018 Distribuita gratuitamente da Assosoftware la lettura dei file XLM S.M.Perego
17/02/2017 Diventa semestrale per il 2017 il c.d. “Nuovo Spesometro” S.M.Perego
31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego

Records 591 to 600 of 2397
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Titolo: INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo   Data : 27/03/2017
INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo
Con la circ. 16.3.2017 n. 60, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi, introdotta dall'art. 1 co. 239 della L. 228/2012 e modificata in senso estensivo dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
In particolare, l'Istituto previdenziale ricorda che il cumulo pensionistico in argomento è gratuito e, quindi, di fronte alla possibilità di ricorrervi oggi in situazioni non previste in passato, è stata concessa la possibilità, a determinate condizioni, di annullare la ricongiunzione (avente carattere oneroso). In pratica, secondo la L. 232/2016, il diritto al ripensamento può essere esercitato entro l'1.1.2018 e se non è stata già liquidata la pensione.
Nella circ. 60/2017, però, l'INPS introduce un ulteriore vincolo. Infatti, l'istituto di previdenza precisa che il recesso dalla ricongiunzione può essere esercitato solo da chi ha perfezionato i requisiti per il nuovo cumulo entro l'1.1.2017. Quindi, si tratta di persone che in buona sostanza già avevano potenzialmente i requisiti per il nuovo cumulo, ma con le vecchie regole non potevano accedervi. Cosa che invece è diventata possibile da quest'anno.
Fonte: Circ. INPS 16.3.2017 n. 60 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego