Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani   Data : 27/03/2017
I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani
Con il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2017, in vigore dal 30.3.2017, sono stati resi noti i nuovi criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione concordati ai sensi della L. 431 del 9.12.98.
Si ricorda, infatti, che le parti, in riferimento alle locazioni ad uso abitativo, possono sottoscrivere, in presenza di determinate condizioni, contratti caratterizzati da un canone predefinito e per i quali operano specifiche agevolazioni fiscali.
Il citato DM 16.1.2017 sostituisce il DM 30.12.2002, che aveva demandato ai singoli enti locali la definizione delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione suddivise in base alle caratteristiche dell'unità locata. Il DM 16.1.2017 ridefinisce alcune caratteristiche dei citati contratti ed aggiorna la modulistica da utilizzare per la stipula dei contratti stessi.
Tra le novità, si segnala che, ai fini della validità civilistica dei citati contratti:
- non è più indispensabile che le parti siano assistite dalle associazioni;
- i contratti cosiddetti "3 + 2" (art. 2 co. 3 della L. 431/98) possono avere ad oggetto abitazioni site in tutti i Comuni d'Italia e non più solamente in quelli ad "alta tensione abitativa" di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551.
Fonte: DM 16.1.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2017 - "Canoni di locazione concordati senza obbligo di assistenza delle associazioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego