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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani   Data : 27/03/2017
I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani
Con il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2017, in vigore dal 30.3.2017, sono stati resi noti i nuovi criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione concordati ai sensi della L. 431 del 9.12.98.
Si ricorda, infatti, che le parti, in riferimento alle locazioni ad uso abitativo, possono sottoscrivere, in presenza di determinate condizioni, contratti caratterizzati da un canone predefinito e per i quali operano specifiche agevolazioni fiscali.
Il citato DM 16.1.2017 sostituisce il DM 30.12.2002, che aveva demandato ai singoli enti locali la definizione delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione suddivise in base alle caratteristiche dell'unità locata. Il DM 16.1.2017 ridefinisce alcune caratteristiche dei citati contratti ed aggiorna la modulistica da utilizzare per la stipula dei contratti stessi.
Tra le novità, si segnala che, ai fini della validità civilistica dei citati contratti:
- non è più indispensabile che le parti siano assistite dalle associazioni;
- i contratti cosiddetti "3 + 2" (art. 2 co. 3 della L. 431/98) possono avere ad oggetto abitazioni site in tutti i Comuni d'Italia e non più solamente in quelli ad "alta tensione abitativa" di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551.
Fonte: DM 16.1.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2017 - "Canoni di locazione concordati senza obbligo di assistenza delle associazioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego