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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA   Data : 29/03/2017
Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA
Con il provvedimento 27.3.2017 n. 58793, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:
- il modello per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche;
- le nuove regole da utilizzare per la trasmissione dei dati delle fatture sia nell'ambito della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 21 del DL 78/2010, sia nell'ambito della comunicazione opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; tuttavia, tali regole sono adottate a partire dal 10.7.2017.
Inoltre, il provvedimento modifica, per l'anno 2017, i termini di invio della comunicazione opzionale delle fatture previsti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 182070/2016, allineandoli a quelli previsti per la comunicazione obbligatoria. Pertanto, per il primo anno di applicazione, entrambe le comunicazioni dovranno essere effettuate:
- entro il 18.9.2017 (poiché il 16 settembre è sabato) per il primo semestre;
- entro il 28.2.2018 per il secondo semestre.
A regime, entrambe le comunicazioni dovranno essere trasmesse con cadenza trimestrale, secondo i termini ordinariamente previsti.
Si ricorda che sono esonerati dalla predetta comunicazione i soggetti già esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a condizione che non vengano meno, nel corso dell’anno, le relative condizioni di esonero.
Si precisa che, per i soggetti che applicano il regime forfetario e per i c.d. “minimi”, l’effettuazione di acquisti in reverse charge non comporta il venir meno dei requisiti di esonero, come accade, invece, per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.
Il provvedimento citato approva, inoltre, le specifiche tecniche utilizzabili per la comunicazione dei dati delle fatture sia in via opzionale che obbligatoria.
A tal proposito, si ricorda che l’opzione per i regimi telematici di cui al DLgs. 127/2015 consente di accedere ad alcune agevolazioni, fra cui l’esonero dall’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT acquisti relativi a beni e servizi. Tale previsione non ha subito modifiche né per effetto del DL 193/2016, né per effetto del DL 244/2016, per cui deve intendersi confermata. Rimarrebbe fermo, tuttavia, l’obbligo di compilazione dei modelli ai fini statistici per i soggetti tenuti alla presentazione degli INTRASTAT con periodicità mensile.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.3.2017 - "Approvato il modello per le comunicazioni delle liquidazioni IVA" - Cosentino – Gazzera – Il Quotidiano del Commercialista del 28.3.2017 - "Comunicazione opzionale dei dati delle fatture senza vantaggi effettivi" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego