| Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS
Scade il 31.3.2017 il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel 2016.
Nell'ipotesi di omessa o tardiva comunicazione dei dati, è applicabile la c.d. "remissione in bonis" ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito, che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima (non compensabile) di 250,00 euro ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2017 - "Tempo fino al 31 marzo per le variazioni del modello EAS degli enti associativi" - Capogrossi Guarna |