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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia   Data : 29/03/2017
Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia
Con il provvedimento n. 59279 di ieri, 28.3.2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, utilizzato per le istanze di rimborso o compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale. Rimane invariato, invece, il modello approvato nel marzo 2016.
In primo luogo, le nuove istruzioni adeguano l'importo dei rimborsi erogabili senza obbligo di specifiche formalità (apposizione del visto di conformità, sottoscrizione alternativa o rilascio della garanzia patrimoniale), elevato da 15.000 a 30.000 euro per periodo d'imposta dall'art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016.
In secondo luogo, vengono recepite le nuove previsioni di esonero dalla prestazione della garanzia, introdotte a favore dei soggetti che:
- hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015;
- si avvalgono del programma di assistenza predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 127/2015, nell'ambito delle disposizioni sui regimi telematici opzionali.
Si ricorda che, per le istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2017, il modello deve essere presentato entro il 2.5.2017, in quanto primo giorno non festivo successivo alla scadenza ordinaria del 30.4.2017.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 28.3.2017 n. 59279 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2017 - "Rimborsi IVA trimestrali “aggiornati” a 30.000 euro" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego