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20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
15/10/2015 La seconda rata degli acconti 2015 alla verifica S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia   Data : 29/03/2017
Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia
Con il provvedimento n. 59279 di ieri, 28.3.2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, utilizzato per le istanze di rimborso o compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale. Rimane invariato, invece, il modello approvato nel marzo 2016.
In primo luogo, le nuove istruzioni adeguano l'importo dei rimborsi erogabili senza obbligo di specifiche formalità (apposizione del visto di conformità, sottoscrizione alternativa o rilascio della garanzia patrimoniale), elevato da 15.000 a 30.000 euro per periodo d'imposta dall'art. 7-quater co. 21 del DL 193/2016.
In secondo luogo, vengono recepite le nuove previsioni di esonero dalla prestazione della garanzia, introdotte a favore dei soggetti che:
- hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015;
- si avvalgono del programma di assistenza predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 127/2015, nell'ambito delle disposizioni sui regimi telematici opzionali.
Si ricorda che, per le istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2017, il modello deve essere presentato entro il 2.5.2017, in quanto primo giorno non festivo successivo alla scadenza ordinaria del 30.4.2017.
Fonte: Provv. Agenzia Entrate 28.3.2017 n. 59279 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2017 - "Rimborsi IVA trimestrali “aggiornati” a 30.000 euro" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego